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IMU 2020

Ultima modifica 28 febbraio 2024

Argomenti :
Imposte

Il versamento dovrà essere effettuato:

  • Acconto: 16 giugno 2020
  • Saldo: 16 dicembre 2020

Le aliquote per l'anno 2020 sono:

  • 10,60 per mille regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di
  • immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni;


6 per mille Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

1 per mille Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati.

I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, con relative pertinenze sono esenti da IMU.

Per la prima casa soggetta ad IMU (solo categorie A1, A8 e A9) è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E126 è il codice catastale del Comune di Gradoli

  • 3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
  • 3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
  • 3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
  • 3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
  • 3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
  • 3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
  • 3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
  • 3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
  • 3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Gradoli con ANUTEL all’indirizzo


Verificando che le aliquote proposte corrispondano a quelle adottate dal Comune di Gradoli.

Si ricorda che:
- per l'anno 2020 il comma 1 dell'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto: “in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.”

  • per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
  • Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
  • Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
    • o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
    • o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
    • o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
    • o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
    • o categoria C/1 moltiplicatore 55
  • Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
  • per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.


Dichiarazione di variazione
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E126.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Gradoli il mercoledì e il sabato, dalle 10,00 alle 13,00 Tel. 0761 456082 e-mail tributi@comune.gradoli.vt.it


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