IMU 2019
Ultima modifica 28 febbraio 2024
Il versamento dovrà essere effettuato:
- Acconto: 17 giugno 2019
- Saldo: 16 dicembre 2019
Le aliquote per l'anno 2019 sono:
- 4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9);
- 10,60 per mille per gli altri immobili (aree fabbricabili, terreni, altri fabbricati).
Delibera approvazione aliquote 2019
Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Per la prima casa soggetta ad IMU (solo categorie A1, A8 e A9) è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
E126 è il codice catastale del Comune di Gradoli
- 3912 - codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
- 3913 - codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
- 3914 - codice tributo per i terreni – quota al Comune
- 3916 - codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
- 3918 - codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
- 3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
- 3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
- 3923 - codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
- 3924 - codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Gradoli con ANUTEL all’indirizzo
Verificando che le aliquote proposte corrispondano a quelle adottate dal Comune di Gradoli.
Si ricorda che:
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,3% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
- o categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
- o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI
Dichiarazione di variazione
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=E126.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Download Regolamento IUC (IMU-TARI-TASI)
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Gradoli anche telefonicamen